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Novità per i contratti commerciali nella filiera agroalimentare

25 Ott 2012 | Leggi

Dal 24 ottobre 2012, per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene in Italia, per contraenti diversi dai consumatori finali intesi come acquirenti di prodotti agricoli e/o alimentari per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, verranno introdotti principalmente due obblighi che riguarderanno tutte le imprese del settore alimentare:

– l'obbligo della stesura del contratto o degli accordi commerciali in forma scritta;
– l'obbligo di rispettare i termini di pagamento di 30 giorni per merci deteriorabili o 60 giorni per merci non deteriorabili. Già introdotti dall'art. 62 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, tali obblighi trovano ora le proprie modalità applicative in un apposito Decreto in corso di pubblicazione.

Operativamente le imprese alimentari cosa dovranno fare dal 24 ottobre 2012 per essere in regola con le disposizioni dell'art. 62?

 1) se già utilizzano contratti scritti formalmente strutturati, dovranno:

– adeguarli con i sei elementi essenziali richiesti (la durata, la quantità. le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna, le modalità di pagamento);
– adeguare i termini di pagamento a 30/60 giorni.

Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 24 ottobre 2012, si dovranno adeguare con questi elementi entro il 31 dicembre 2012. Viceversa, per i termini di pagamento, l'adeguamento ai 30/60 giorni tassativamente decorre dalla data odierna.

2) se non utilizzano contratti scritti formalmente strutturati:
per le cessioni basate finora su accordi verbali, gli operatori alimentari dovranno fornire una traccia scritta di tali accordi, sottoscrivendo contratti veri e propri, oppure utilizzando i documenti commerciali che già compilano (fatture, documenti di trasporto, documenti di consegna) da far controfirmare alla controparte o tramite invio PEC, adeguandoli come qui indicato:

– aggiungendo i sei elementi essenziali richiesti (la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna, le modalità di pagamento);
– inserendo la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;