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Codice della strade: norme per contrastare l'abuso di bevande alcoliche

12 Nov 2010 | Leggi

Il 13 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo codice della strada che prevede alcune disposizioni per tutti i locali, aperti dopo mezzanotte, dove si somministrano o si vendono bevande alcoliche (bar, ristoranti, pizzerie, circoli privati, alberghi, negozi di vicinato, ecc…).
 
Le disposizioni da seguire:

1. obbligo di esposizione di specifiche tabelle sul consumo d'alcol e sui suoi effetti. Le tabelle dovranno essere affisse all'entrata, all'uscita e all'interno dei locali;
2. obbligo di mettere a disposizione della clientela un rilevatore di tasso alcolemico del tipo precursore chimico o elettronico. Il cliente non ha nessun obbligo di sottoporsi al test ma potrà richiederlo al gestore del locale in qualsiasi momento;
3. divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00 (ad eccezione della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e della notte tra il 15 e il 16 agosto).
 
Per i locali che non effettuano intrattenimenti, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 entreranno in vigore dal 13/11/2010.
 
Disposizioni riguardanti gli esercizi di Commercio al Dettaglio:
 
4. divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00.
 
 
In tutti i casi, resta sempre valida la disposizione che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.
 
 
Sanzioni
 
Per gli esercizi inadempienti  sono previste sanzioni nelle seguenti misure:
· inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 – da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.200,00;
·  inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 3 e 4 – da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 20.000,00, con sospensione dell’attività da 7 a 30 giorni qualora vengano contestate due violazioni nel corso di un biennio.
 
Presso le sedi dell'Associazione sono disponibili le tabelle da affiggere nei locali.