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Importanti adempimenti fiscali

1 Feb 2011 | News

Mettiamo in luce le novità fiscali introdotte dalla legge finanziaria 2011 ed altri importanti adempimenti fiscali più volte modificati e appesantiti nel corso dell’ultimo anno. 
 
NOVITA’ 2011
 
1. LEASING relativi ad immobili (capannoni, laboratori, negozi, appartamenti ecc.ecc.)
 
A decorrere dal 2011 in caso di acquisizione di immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, mediante contratto di leasing sono dovute le imposte di registro e ipo-catastali in misura integrale, ovvero mediante la percentuale prevista dalla tariffa applicata al valore di acquisizione.
Per i leasing già in corso di conduzione dovrà essere versata un’imposta sostitutiva entro il 31/03/2011 pari all’imposta di registro (piena) dovuta secondo le nuove disposizioni  al netto di un 4% per ogni anno di durata residua del contratto.  La società di leasing e il contraente del contratto di leasing   sono responsabili in solido dell’imposta verso l’erario.
Non sono state definite competenze specifiche circa l’individuazione del soggetto che dovrà provvedere al calcolo e pagamento dell’imposta sostitutiva. Presumibilmente le società di leasing provvederanno alla richiesta del dovuto con apposite comunicazioni.
 
2. AUMENTO delle SANZIONI per RAVVEDIMENTI e ACCERTAMENTI
 
A decorrere dal 01.02.2011 vengono aumentate le sanzioni dovute per i RAVVEDIMENTI OPEROSI attuati dai contribuenti per regolarizzare gli inadempimenti fiscali commessi come ad esempio gli errati o mancati versamenti di IRPEF, IRAP, RITENUTE, IVA.
La vecchia sanzione ridotta prevedeva l’applicazione di 1/12 del minimo (2,5%) se l’adempimento veniva sanato entro 30 giorni dalla scadenza e 1/10 del minimo (3%) se veniva sanato entro un anno.
Le nuove sanzioni che entrano in vigore dal 01.02.2011 prevedono rispettivamente 1/10 del minimo (3%) e 1/8 del minimo (3,5%).
Si segnala inoltre  che sono state inasprite tutte le sanzioni applicate in sede di accertamento tra le quali la più nota è quella relativa all’accertamento con adesione che passa da ¼ del minimo a 1/3.
 
3. DETRAZIONE DEL 55% per SPESE  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
 
E’ stata prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese di riqualificazione energetica. La detrazione potrà  però essere usufruita in 10 rate annuali e non più in 5 rate annuali come negli anni precedenti.
 
4. AUTORIZZAZIONI PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA COMUNITARIE
 
Per operare (sia acquisti che vendite) con soggetti di altri paesi comunitari è OBBLIGATORIO che entro il 28/02/2011 l’ azienda sia autorizzata dall’Agenzia delle Entrate, in seguito all’autorizzazione l’azienda verrà iscritta nell’archivio informatico VIES (Vat Information Exchange System).
Per i soggetti che iniziano l’attività nel 2011 l’autorizzazione va richiesta con il modello AA9 o AA7 in sede di apertura della Partita IVA.
I soggetti già operativi saranno vagliati dall’Agenzia delle Entrate entro il 28/02/2011 e saranno iscritti automaticamente solo quei soggetti che hanno presentato i modelli INTRASTAT sia nel 2009 che nel 2010 e hanno regolarmente adempiuto agli obblighi IVA per l’anno 2009.
Tutti gli altri soggetti che non presentano le condizioni richiamate, nel caso vogliano operare con i paesi comunitari, devono presentare un’apposita istanza per richiedere l’iscrizione.

5. LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE.
 
Dal 01.01.2011 è fatto DIVIETO di effettuare le compensazione nella delega F24 di tributi a credito su altri tributi a debito quando a carico del soggetto risultano  imposte erariali già iscritte a ruolo (cartelle Equitalia) e non pagate di ammontare superiore a euro 1.500.
Per i clienti che hanno in gestione per la compensazione  crediti relativi ad anni precedenti abbiamo predisposto uno stampato esplicativo delle disposizioni e la specifica autorizzazione a procedere nell’utilizzo in compensazione.
 
6. REVERSE CHARGE CELLULARI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO
 
A decorrere dal 01.04.2011 passano al regime IVA del c.d. “Reverse charge” i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato.
Il regime prevede che il cedente deve emettere fattura senza applicazione di IVA  e l’acquirente (soggetto con partita IVA) deve integrare la fattura ricevuta con aliquota ed imposta e registrarla sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite.
Il regime NON viene applicato nella vendita al dettaglio, cioè verso soggetti privati.  Per i soggetti acquirenti con partita IVA con pro rata di indeducibilità al 100% (ad esempio medici) e per i soggetti nel regime contabile dei minimi l’IVA determinata sull’acquisto del cellulare (o circuito integrato) dovrà essere versata con delega F24 entro il 16 del mese successivo all’acquisto.
 
7. IL RITORNO DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
 
Entro il 31/10/2011 dovrà essere predisposto ed inviato telematicamente  l’elenco clienti e fornitori relativo alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazioni pari o superiori a euro 25.000 effettuate nell’anno 2010.
L’elenco riferito alle operazioni rilevanti ai fini IVA per l’anno 2011 (sia da fatture che da corrispettivi su emissione di scontrini e/o ricevute fiscali) dovrà essere inviato entro il 30 aprile dell’anno successivo (2012) e dovrà contenere tutte le operazioni pari o superiori a euro 3.000 se riferite a fatture (tutte le operazioni dell’anno)  o euro 3.600 se riferite a ricevute fiscali e scontrini emessi (per le operazioni effettuate dal 01.05.2011).
L’elenco dovrà contenere i dati anagrafici completi del cedente e dell’acquirente compreso la partita iva e il codice fiscale.
Si invitano i signori clienti a prestare particolare attenzione alla compilazione della fattura e delle ricevute fiscali che dovranno contenere i dati completi degli acquirenti  e ad attivarsi in tempo utile per verificare  che il registratore di cassa possa provvedere  l’emissione degli scontrini fiscali con l’indicazione dei dati necessari alla predisposizione degli elenchi.
 
 
DISPOSIZIONI GIA’ IN VIGORE
 
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RICEVIMENTO di LETTERE di INTENTO
 
Alcune imprese ricevono dallo loro clientela la richiesta di fatturare le operazioni di vendita di beni e servizi senza applicazione IVA, ai sensi dell’art. 8 secondo comma, lettera C) mediante un documento chiamato in gergo “LETTERA di  INTENTO”.
Il ricevente la lettera d’intento deve osservare determinati obblighi di natura formale che se non rispettati comportano l’applicazione di pesanti sanzioni. Si dettagliano tutti gli obblighi previsti:
– Al ricevimento annotare la lettera di intento nell’apposito registro assegnando il numero di protocollo;
– Inviare  telematicamente all’Agenzia delle entrate  (entro il 16 del mese successivo al ricevimento) l’apposita comunicazione;
– Riportare nella fattura emessa senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 secondo comma lettera c) DPR 633/72 gli estremi della lettera d’intento ricevuta (numero… del……)
– Applicare all’originale della fattura la marca da bollo da euro 1,81
 
 
OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ACQUISTO E DALLA VENDITA di BENI E SERVIZI IN PAESI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA’ EUROPEA.
 
A decorrere dall’anno 2010 gli obblighi derivanti dall’acquisto e dalla vendita di beni e servizi in paesi facenti parte della comunità europea si sono ulteriormente appesantiti.
Sono state modificate le periodicità della dichiarazione INTRASTAT, che in base ai volumi delle operazioni possono essere solo mensili o trimestrali e non più annuale,  sono stati inclusi nella dichiarazione le operazioni definite “servizi” e l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane è obbligatoriamente TELEMATICA.
Per il mancato e irregolare adempimento sono previste importanti sanzioni.
 
OBBLIGHI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON I PAESI INCLUSI NELLA BLACK LIST
 
Alla luce delle disposizioni attuali la comunicazione  va presentata dai soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi), che effettuano, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le seguenti operazioni: cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute.
Nella comunicazione, devono essere riportate le operazioni, registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA.
Tra i paesi inclusi nella “Black List”, attualmente in vigore,  sono compresi alcuni paesi limitrofi all’Italia con i quali gli operatori italiani effettuano frequentemente e facilmente operazioni:
– Repubblica di San Marino
– Svizzera
– Principato di Monaco
– Lussemburgo
 
AVVISI BONARI “AGENZIA DELLE ENTRATE”
Frequentemente vengono notificati con raccomandata A.R.  “avvisi bonari” dell’Agenzia delle Entrate,  per il recupero di tributi non pagati o tardivamente pagati e relative sanzioni.
Si invita la clientela a far esaminare sempre  il contenuto della richiesta alla propria consulente per verificare se la richiesta dell’Agenzia delle Entrate risulta fondata.
Normalmente, qualora ci si sia avvalsi del ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate non “abbina” le operazioni e procede alla definizione della sanzione anche se già corrisposta.
L’annullamento dell’avviso riportante somme richieste e  non dovute   è ottenibile solo tramite la presentazione di un “istanza di annullamento” e l’allegazione dei documenti comprovanti la correttezza del ravvedimento già eseguito.
Per evitare quindi ulteriori costi a carico dell’azienda,  derivanti dalla procedura di sgravio,   si raccomanda, per quanto possibile,  il regolare pagamento delle imposte e contributi in scadenza.
 
COMPENSAZIONE CREDITI IVA
 
Ricordiamo che dall’anno 2010 la compensazione dei crediti IVA superiori a euro 15.000  può essere effettuato esclusivamente previo invio della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma che riporti il visto di conformità rilasciato da un soggetto iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e appositamente autorizzato dall’Agenzia delle Entrate. Il servizio di visto di conformità per l’anno 2011 è già a disposizione della clientela al fine di effettuare tempestivamente l’invio della dichiarazione IVA.

CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.
 
Si informa la clientela che dal dicembre 2008 le cessioni (vendite) delle quote detenute nelle società a responsabilità limitata (SRL) possono essere effettuate anche dai soggetti iscritti all’Albo dei dottori Commercialisti, i quali provvedono alla sottoscrizione digitale e deposito dell’iscrizione della cessione quote al Registro delle Imprese. Non è quindi più necessario recarsi dal Notaio. 
Tutti i soggetti (cedenti ed acquirenti) devono essere in possesso del dispositivo di firma digitale. 
Presso gli uffici dell’Area Fiscale è attivo  il servizio di predisposizione dell’atto, sottoscrizione digitale da parte di iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, registrazione telematica dell’atto all’Agenzia delle Entrate   e deposito dell’atto al registro delle Imprese.  Per i soggetti sprovvisti di dispositivo digitale è attivo presso gli uffici di Segreteria il servizio di richiesta e ritiro presso la  Camera di Commercio di Bologna.
 
Si raccomanda la gentile clientela di effettuare la consegna dei documenti per la registrazione entro il giorno 15 del mese successivo e di segnalare la presenza di operazioni che determinano obblighi formali come quelli fino ad ora riportati onde evitare ritardi di presentazione.
 
Le competenze dovute  per tutti gli adempimenti illustrati variano al variare della necessità di intervento e secondo il tariffario di riferimento.
 
Le consulenti del servizio fiscale sono a diposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia.