CONTROLLI SUI PERCETTORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (art. 28)
Al fine di individuare i soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso l’incrocio dei dati in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima effettuerà specifici controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilato per i quali, all’INPS risultano versati i contributi e non risultano effettuate le ritenute.
CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO (art. 29)
AVVISI DI ACCERTAMENTO CON INTIMAZIONE AL PAGAMENTO
A decorrere dagli atti notificati dall’1.7.2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate dovranno contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso.
TRANSAZIONE FISCALE
Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, la riscossione delle somme è affidata agli Agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata con l’espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento, espropriazione che deve essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Nella proposta di transazione fiscale è possibile offrire esclusivamente, oltre alla dilazione dell’IVA, anche la dilazione delle ritenute operate non versate. La transazione è revocata se i pagamenti non sono effettuati entro 90 giorni dalle relative scadenze.
Alla proposta di transazione è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva attestante la veridicità dei dati forniti con particolare riferimento alle poste attive del patrimonio. L’indicazione di elementi attivi o passivi non veritieri è punita con la reclusione, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni in base all’ammontare degli importi “fittizi”.
CONCORDATO PREVENTIVO
La presentazione della proposta di concordato all’Agente della riscossione va approvata dallo stesso solamente sulla base di una formale autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
FALLIMENTO E INSINUAZIONE AL PASSIVO
Entro 15 giorni dall’accettazione dell’incarico, il curatore fallimentare è tenuto a comunicare al Registro delle Imprese i dati per l’insinuazione del passivo della procedura concorsuale, utilizzando la Comunicazione Unica.
DIVIETO COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO (art. 31)
A decorrere dall’1.1.2011, è vietata la compensazione dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 relativi a imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In caso di inosservanza, è applicata la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
Con un apposito Decreto saranno disciplinate le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo.
A decorrere dall’1.1.2011 le disposizioni di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l’erogazione di un rimborso d’imposta in presenza di un’iscrizione a ruolo, saranno applicabili soltanto per i ruoli di ammontare pari o superiore a € 1.500.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO (art. 36)
Modificando il D.Lgs. n. 231/2007 il Decreto in esame ha introdotto alcune nuove misure in materia di antiriciclaggio.
INDIVIDUAZIONE DI PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO
È previsto che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono:
w w astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo o dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali;
w w terminare il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere;
di cui gli stessi siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi che saranno individuati con un apposito Decreto in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale.
Le medesime misure sono applicabili anche nei confronti di “ulteriori entità giuridiche” diversamente denominate aventi sede nei predetti Paesi e per le quali non risulta possibile identificare il titolare effettivo e verificare l’identità.
OPERAZIONI SOSPETTE
Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette da cui deriva l’obbligo di segnalazione all’UIF, il Decreto in esame, integrando l’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che costituisce un elemento di sospetto:
“il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.
NOTIFICA DI ATTI ED ELEZIONE DEL DOMICILIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE
(art. 38, comma 4, lett. a)
Per effetto della modifica dell’art. 60, DPR n. 600/73, è ora previsto che, qualora il contribuente, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti, intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, il domicilio prescelto debba risultare da un’apposita comunicazione (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R ovvero in via telematica con modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
Inoltre, è previsto che ai fini delle notificazioni, le variazioni dell’indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o della comunicazione di inizio attività ex art. 35, DPR n. 633/72 o dal modello previsto per l’attribuzione del codice fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.
NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 38, comma 4, lett. b)
È prevista la possibilità, per l’Agente della riscossione, di notificare al contribuente la cartella di pagamento anche mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.
NOTIFICA AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO E IPOCATASTALI (art. 38,comma 5)
Per effetto della modifica dell’art. 3-ter, comma 1, D.Lgs. n. 463/97, è ora previsto che relativamente all’imposta di registro e alle imposte ipocatastali connesse alla registrazione di atti, l’Ufficio provvede alla notifica dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto relativo a diritti su immobili, risulti dovuta una maggiore imposta, entro il termine di 60 giorni (anziché 30) dalla presentazione del modello unico informatico.
REDDITI DI PENSIONE (art. 38, comma 7)
Nei confronti dei titolari di redditi di pensione non superiori a € 18.000 è previsto che:
– le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, se di importo superiore a € 100, sono prelevate in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
– può essere richiesto all’ente che corrisponde tale reddito di trattenere l’importo del canone RAI in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La richiesta deve essere presentata entro il 15.11 dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento RAI.
Le medesime modalità di trattenuta mensile possono essere applicate, su richiesta dell’interessato, anche con riguardo ad altri tributi.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO (art. 38, comma 9)
In materia di contenzioso tributario, per effetto della modifica dell’art. 47, D.Lgs. n. 546/92 è stato limitato ad un massimo di 150 giorni il periodo di sospensione dell’atto impugnato disposto a fronte della specifica richiesta del ricorrente alla Commissione provinciale competente qualora dall’atto stesso possa derivargli un danno grave ed irreparabile.
Di conseguenza è stata altresì prevista la cessazione degli effetti della sospensione oltre che a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, in ogni caso per il decorso dei 150 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
ESCLUSIONE COMPILAZIONE QUADRO RW DEL MOD. UNICO (art. 38, comma 13)
È prevista l’esclusione dall’obbligo di compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF con riguardo:
– le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale:
– alle persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati
– ai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Stati limitrofi (c.d. “transfrontalieri”), con riguardo agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa stessa.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI PRODUTTIVITÀ (art. 53)
A favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a € 40.000, è disposto l’assoggettamento, per il periodo 1.1 – 31.12.2011 e fino al limite di € 6.000 lordi, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali con riguardo alle somme erogate per gli incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.
È altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010.
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