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Obbligo di invio denuncia impianti termici civili.

26 Apr 2007 | Eventi

La presente per informare che il 28 Aprile 2007 scade il termine per la presentazione della denuncia circa l'esistenza e la conformità alle normative anti inquinamento (D.Lgs. 152/06) degli impianti termici civili di potenza termica al focolare superiore a 35kW in esercizio.

Ricordiamo, inoltre, che nel caso di installazione di nuovi impianti tale denuncia, che si allega alla presente, deve essere inviata entro novanta giorni dalla data dell'installazione stessa accompagnata da documentazione attestante il rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto tenuto all'invio di tale documentazione è l'Amministratore di Condominio o il Terzo Responsabile.

Tale denuncia per gli impianti siti nel territorio del Comune di Imola deve essere inviata al Comune di Imola – Via Mazzini 4 – 40026 Imola BO.

Per il Comune di Bologna e gli altri Comuni della Provincia (ad eccezione di Imola) la denuncia deve essere inviata all’Ufficio Servizio metropolitano Impianti Termici – Via Zamboni 8 – 40125 Bologna.

L'art. 284, comma 2, del D.Lgs. 152/06 prevede che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 35 kW, in esercizio al 28/4/2006, debba trasmettere, entro il 28/4/2007, all'autorità competente (il Comune, nel caso in cui la popolazione superi le 40.000 unità, la Provincia in tutti gli altri casi) apposita denuncia redatta mediante il modulo riportato alla parte I dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/06 accompagnata dai documenti (l'allegato F al D.Lgs. 311/06 nella quasi totalità degli impianti) allegati al libretto di centrale e di cui al comma 2 dell'art. 286 al Decreto stesso.

Nel caso di impianti termici civili individuali di potenza termica nominale superiore a 35 kW, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato la denuncia deve essere posta a disposizione del proprietario o del possessore il quale provvede alla trasmissione, dal manutentore incaricato.

Tale adempimento non si applica agli impianti termici civili per cui è stata espletata, prima del 28 Aprile 2006, la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (ossia gli impianti termici civili di potenza superiore a 35kW alimentati a combustibili solidi e liquidi per i quali sia stata fatta denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 0542 42112 – riferimento Marocchi Gianna).