L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 20 del 4 novembre 2024, ha fornito istruzioni operative in merito alla nuova disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto sulla fiscalità internazionale, a partire dal periodo d’imposta 2024.
Nell’ambito delle disposizioni attuative della Riforma fiscale sono stati introdotti, a partire dall’1 gennaio 2024, nuovi criteri utilizzabili per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche, rilevante per stabilire la tassazione del relativo reddito.
In merito va infatti ricordato che sono soggetti passivi Irpef le persone fisiche sia residenti sia non residenti in Italia.
In particolare l’Irpef:
- per i soggetti residenti, è applicata sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti (al netto degli oneri deducibili). I redditi di tali soggetti, compresi quelli prodotti all’estero, sono pertanto attratti nella sfera impositiva dell’ordinamento tributario italiano (c.d. worldwide taxation principle)
- per i soggetti non residenti, è applicata sui redditi prodotti in Italia
Le modifiche alla definizione di residenza
Per effetto delle modifiche a decorrere dall’1 gennaio 2024:
- è stata introdotta una nuova definizione di “domicilio” ai fini fiscali che riconosce prevalenza alle relazioni personali e familiari rispetto a quelle economiche (tipiche queste ultime dell’accezione civilistica della nozione di domicilio
- è stato introdotto il nuovo criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato
- è stato attribuita all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente la valenza di presunzione relativa (che pertanto ammette prova contraria) anziché presunzione assoluta come previsto fino al 31 dicembre 2023.
Nello specifico l’Agenzia delle entrate chiarisce che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile),
- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato
- sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno
- sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, condizione, quest’ultima, che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria.