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Decreto “Salva Casa”, le principali novità in vigore dal 30 maggio 2024

19 Giu 2024 | News

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Lo scorso 29 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto “Salva Casa” contenente le ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica’.

Il provvedimento è in vigore dal 30 maggio.

Di seguito le principali novità, invitandoti a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te per ulteriori approfondimenti.

 

Destinazione d’uso

Il Decreto “Salva Casa” prevede che nelle singole unità immobiliari senza opere all’interno della stessa categoria funzionale il cambio di destinazione d’uso sia sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando, comunque, la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

Il mutamento è inoltre svincolato dall’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi.

Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

Per ulteriori informazioni Confartigianato Bologna Metropolitana è a tua disposizione.

 

Edilizia libera

Ai sensi delle nuove norme sono inseriti tra gli interventi di edilizia libera:

  1. le vetrate panoramiche amovibili, anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio
  2. le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

 

Tolleranze costruttive

Le nuove norme prevedono che, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti del:

  1. 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati
  2. 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati
  3. 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati
  4. 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati

Ai fini del computo della superficie utile, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
Sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive, ai fini del rilascio dei relativi permessi:

  1. il minore dimensionamento dell’edificio
  2. la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali
  3. le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne
  4. la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria
  5. gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere

 

Il silenzio assenso e i tempi di rilascio delle risposte

Il Decreto introduce la regola del silenzio assenso, per cui, in mancanza di risposta da parte dell’Amministrazione entro i termini stabiliti, l’istanza si considera accettata.
In particolare: se il permesso è in sanatoria il termine è pari a 45 giorni mentre per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), invece, il termine è di 30 giorni.
A detti termini devono essere aggiunti, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, fino a 180 giorni.

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