Prima di poter installare un impianto di videosorveglianza, geolocalizzazione o altri strumenti di controllo, è necessario condurre una serie di attività per garantire la conformità al GDPR – Reg.UE 679/2016 – e allo Statuto dei Lavoratori.
Installare uno di questi impianti senza aver condotto prima una serie di attività significherebbe violare specifiche norme e determinerebbe un trattamento illecito di dati, che potrebbe portare a gravi sanzioni.
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini e di localizzazione satellitare deve, quindi, avvenire nel rispetto non solo della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, ma anche di altre disposizioni dell’ordinamento: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
Nello specifico, secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), l’installazione di impianti audiovisivi, sistemi di localizzazione satellitare e di altri strumenti dai quali derivi, anche potenzialmente, la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è consentito esclusivamente per una delle seguenti finalità:
- Esigenze organizzative e produttive
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Tutela del patrimonio aziendale
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro
L’imprenditore che impieghi personale dipendente e che voglia installare impianti di videosorveglianza che potrebbero inquadrare dei lavoratori e/o sistemi GPS sui veicoli aziendali prima di installare l’impianto, deve:
- aver sottoscritto un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, se presenti, oppure, in assenza di esse
- aver ottenuto preventiva autorizzazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’installazione delle apparecchiature
Inoltre, il datore di lavoro potrà utilizzare le informazioni raccolte con tali strumenti a condizione che consegni al lavoratore adeguata informativa e policy e abbia affisso idonea cartellonistica o vetrofania.
Le sanzioni se non ci si mette in regola
In caso di violazione di questi obblighi è prevista una sanzione penale fino ad un massimo di 1.549 euro ovvero l’arresto da 15 gg. a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Sono solitamente considerate violazioni di maggiore gravità:
- l’installazione di telecamere fisse che inquadrino in modo diretto ed esclusivo l’attività lavorativa dei dipendenti oppure i luoghi utilizzati dai dipendenti per la pausa o per la consumazione di pasti
- l’assenza delle finalità che legittimano l’installazione delle videocamere e/o GPS, vale a dire le esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale
- l’installazione degli impianti a insaputa del lavoratore, ad eccezione dei c.d. controlli difensivi, cioè quei controlli diretti ad accertare specifiche condotte illecite del lavoratore diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa.
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