L’Inps ha pubblicato, di recente, due Messaggi contenenti chiarimenti sull’Assegno unico universale (AUU) e sull’Indennità di maternità in assenza di certificato telematico di gravidanza.
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Reddito di cittadinanza e assegno unico per figli a carico
I nuclei familiari per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è cessata al 31 dicembre 2023, e ai quali l’assegno unico e universale per figli a carico veniva corrisposto come quota integrativa, devono presentare una nuova domanda di assegno unico a decorrere da marzo 2024. Gli utenti che hanno presentato domanda per l’Assegno unico sono invitati a verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati, ovvero l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
Diritto all’indennità di maternità in assenza di certificato telematico di gravidanza
L’Inps sottolinea che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile per le stesse.
Queste in sintesi le indicazioni operative per la corretta gestione delle domande di congedo di maternità:
- se viene presentata domanda senza invio telematico del certificato di gravidanza, il medesimo può essere richiesto solo prima della nascita del minore poiché, dalla data del parto, la procedura telematica non ne consente più al medico l’inserimento
- nell’ipotesi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del SSN o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo
- nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla Ausl, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del Ssn
- nel caso di totale assenza di documentazione, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di “ante partum” a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”