Tutte le strutture ricettive, dallo scorso 24 maggio, hanno l’obbligo di indicare il CIR (Codice Identificativo di Riferimento) della struttura in tutti gli strumenti utilizzati per fare pubblicità, promozione o informazione. Tale obbligo vale anche per chi esercita attività di intermediazione o gestione di portali telematici,
Quali sono le strutture interessate dalla comunicazione del CIR – Codice Identificativo di Riferimento
All’atto dell’entrata in vigore questo obbligo riguarda le seguenti strutture:
- alberghi
- residenze turistico-alberghiere
- condhotel
- campeggi
- villaggi turistici
- marina resort
- case per ferie
- gli ostelli
- rifugi alpini
- rifugi escursionistici
- affittacamere (R&B)
- case e appartamenti per vacanza
- appartamenti ammobiliati per uso turistico
- aree attrezzate di sosta temporanea
- attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B)
- strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale
La proroga del periodo di transizione sanzionatoria sulla mancata comunicazione del CIR
La Regione Emilia-Romagna aveva previsto un periodo transitorio di applicazione durante il quale non sarebbe stata applicata alcuna sanzione per la mancata indicazione del CIR.
La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di posticipare tale termine al 31 dicembre 2023.
Rimane fissata, sempre al 31 dicembre 2023, la possibilità di utilizzare e distribuire materiale cartaceo già stampato senza l’indicazione del CIR. Tale possibilità, in caso di scorte, è valida purché sia possibile, in caso di controllo, dimostrare che la data di acquisto del materiale sia antecedente la data del 24 maggio 2023.