Il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) al fine di semplificare i rapporti tra Amministrazione Pubblica, imprese e professionisti, rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata, ha modificato il “Codice dell’amministrazione digitale”, prevedendo sanzioni in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo Pec nei casi previsti dalla legge e fissando il termine per l’adempimento al 1° ottobre 2020.
Le disposizioni contenute nel “Codice dell’amministrazione digitale” (art. 16 D.L. n. 185/2008 e art. 5 D.L. n. 179/2012) impongono:
• alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro delle Imprese;
• ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.
Pertanto entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo Pec (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
In caso di inottemperanza, le nuove disposizioni prevedono una sanzione amministrativa da 206,00 euro a 2.064,00 euro per le società e da 30,00 euro a 1.548,00 euro per le ditte individuali nonché l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.
Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza entro lo stesso termine, il Decreto ha introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
Le sedi di Confartigianato Bologna Metropolitana sono a vostra disposizione per fornire chiarimenti e per provvedere all’attivazione Pec nonché alla comunicazione obbligatoria al Registro delle Imprese.